Categoria: Sezione I – Intermediari con sede legale o residenza nel territorio della repubblica
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Art. 116 — Attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi
1. L’iscrizione consente agli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, indicati nelle sezioni del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b), d) ed f), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi…
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Art. 116 bis — Attività in regime di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro
1. L’intermediario di cui all’articolo 116, comma 1, che intende effettuare per la prima volta attività in regime di libera prestazione di servizi in altro Stato membro, trasmette all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le seguenti informazioni: a) il nome o ragione sociale dell’intermediario, l’indirizzo o la sede…
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Art. 116 ter — Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
1. L’intermediario di cui all’articolo 116 che intende effettuare per la prima volta attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro, attraverso una succursale o una presenza permanente, ne fornisce comunicazione all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, trasmettendo le seguenti informazioni: a) il nome o ragione…