Categoria: Capo I – Disposizioni generali
-
Art. 51 bis — Disposizioni relative a imprese locali e a particolari mutue assicuratrici
1. Sono soggette alle disposizioni del presente Titolo: a) le imprese di assicurazione locali che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 51 ter, ivi incluse le mutue assicuratrici costituite ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile, che superano gli importi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 52 e che non superano gli importi…