Categoria: Titolo IV – Codice delle assicurazioni private
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Art. 51 bis — Disposizioni relative a imprese locali e a particolari mutue assicuratrici
1. Sono soggette alle disposizioni del presente Titolo: a) le imprese di assicurazione locali che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 51 ter, ivi incluse le mutue assicuratrici costituite ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile, che superano gli importi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 52 e che non superano gli importi…
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Art. 51 ter — Nozione di impresa di assicurazione locale
1. L’impresa di assicurazione italiana è qualificata impresa di assicurazione locale ai sensi del presente Capo se soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’incasso annuo dei premi lordi contabilizzati dall’impresa non supera euro 5.000.000; b) il totale delle riserve tecniche dell’impresa al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo non…
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Art. 51 quater — Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali
1. L’IVASS individua con regolamento le condizioni di accesso, di esercizio e le altre disposizioni del presente codice che si applicano alle imprese locali di cui all’articolo 51 ter. In ogni caso si applicano gli articoli 12 e 14, comma 3.2. Il regime di cui al comma 1 si applica altresì alle imprese autorizzate ai…
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Art. 52 — Particolari mutue assicuratrici
1. La mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell’articolo 2546 del codice civile, è qualificata particolare mutua assicuratrice ai sensi del presente Capo quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Tale impresa può esercitare l’attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi…
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Art. 53 — Attività esercitabili
1. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all’articolo 2, comma 1.2. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all’articolo 2, comma 3.3. Le particolari mutue assicuratrici limitano l’oggetto…
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Art. 54 — Requisiti degli esponenti aziendali [ABROGATO]
[1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui all’articolo 76, i requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalità che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.]
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Art. 55 — Autorizzazione
1. L’IVASS o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo regionale a ciò preposto, fermo quanto disposto all’articolo 347, commi 3 e 4, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.2. [Le società autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre mutue assicuratrici, dell’albo delle imprese di assicurazione di cui all’articolo 14, comma 4.]…
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Art. 56 — Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l’IVASS, determina, con regolamento, la disciplina applicabile alle particolari mutue assicuratrici di cui all’articolo 52, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attività assicurativa, e specificamente: a) le disposizioni relative all’adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell’impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché quelli di comunicazione all’autorità…