Categoria: Capo V – Imprese aventi la sede legale in uno stato terzo
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Art. 48 — Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa di assicurazione di uno Stato terzo, è soggetta alle disposizioni di vigilanza di cui al presente Capo.2. L’IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188, 189, 190, 190 bis, comma 1, e 191 anche nei confronti della sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica…
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Art. 48 bis — Bilancio, registri e scritture contabili
1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa di assicurazione di un Paese terzo, è soggetta alle disposizioni in materia di registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII.
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Art. 49 — Riserve tecniche
1. L’impresa di assicurazione di un Paese terzo rispetta, per gli impegni di assicurazione e di riassicurazione compresi nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica, di cui al Capo II, del presente Titolo.1-bis. L’impresa di cui al comma 1 valuta le attività…
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Art. 50 — Calcolo del Requisito Patrimoniale di solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo
1. L’impresa di assicurazione di un Paese terzo dispone, per la sede secondaria, di un importo di fondi propri ammissibili, costituito dagli elementi di cui all’articolo 44 decies, comma 3.1-bis. L’impresa di cui al comma 1 calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e il Requisito Patrimoniale Minimo conformemente alle disposizioni di cui al Capo IV-bis,…
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Art. 51 — Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri
1. L’impresa di un Paese terzo, che al momento in cui presenta istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica è già autorizzata all’esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, può chiedere: a) di poter calcolare, in deroga…