Categoria: Capo IV ter – Informativa e processo di controllo prudenziale
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Art. 47 quinquies — Processo di controllo prudenziale
1. L’IVASS riesamina e valuta le strategie, i processi e le procedure di reportistica adottati dall’impresa per rispettare le norme del presente codice e delle disposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea direttamente applicabili. Il processo di controllo prudenziale include la verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo societario, la valutazione dei rischi a cui le…
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Art. 47 sexies — Maggiorazione del capitale
1. All’esito del processo di controllo prudenziale di cui all’articolo 47 quinquies l’IVASS, in circostanze eccezionali, può, con provvedimento motivato, imporre una maggiorazione del capitale dell’impresa qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) a giudizio dell’IVASS, il profilo di rischio dell’impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con la formula…
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Art. 47 septies — Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: contenuto
1. L’impresa, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, pubblica annualmente una relazione sulla propria solvibilità e condizione finanziaria e la trasmette all’IVASS congiuntamente alle informazioni di cui all’articolo 47 quater, comma 1.2. La relazione di cui al comma 1 include le informazioni, riportate integralmente o mediante il riferimento ad altre…
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Art. 47 octies — Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili
1. L’IVASS può esonerare l’impresa dall’obbligo di rendere pubblica un’informazione se la pubblicazione: a) possa procurare un significativo vantaggio ingiustificato ad operatori concorrenti del mercato; b) sia coperta da segreto o se è in ogni caso riservata, in forza di obblighi dell’impresa nei confronti dei contraenti o di altri soggetti. 2. Nel caso di cui…
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Art. 47 novies — Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive
1. Nel caso si verifichino circostanze rilevanti che abbiano un impatto significativo sulle informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 47 septies e 47 octies, l’impresa pubblica appropriate informazioni sulla natura e sugli effetti di tali circostanze.2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate circostanze rilevanti almeno le seguenti: a) l’IVASS, constatata l’inosservanza del…
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Art. 47 decies — Approvazione della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria
1. La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è soggetta all’approvazione del consiglio di amministrazione ed è pubblicata solo dopo tale approvazione.
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Art. 47 undecies — Informativa all’AEAP
1. L’IVASS comunica annualmente all’AEAP le informazioni concernenti: a) la maggiorazione media del capitale per impresa e l’attribuzione delle maggiorazioni del capitale imposte dall’IVASS durante l’anno precedente, calcolate in misura percentuale del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, per ciascuna delle seguenti categorie: 1) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione; 2) per le imprese di…
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Art. 47 duodecies — Trasparenza degli investitori istituzionali
1. L’impresa di cui all’articolo 124 quater, comma 1, lettera b), n. 1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, osserva le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter del predetto decreto legislativo, in tema di trasparenza degli investitori istituzionali.2. L’IVASS detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a…
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Art. 47 quater — Requisiti dell’informativa all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio
1. L’impresa trasmette all’IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui agli articoli 3 e 5, al fine di consentire all’IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale di cui all’articolo 47 quinquies. Le informazioni da trasmettere, secondo quanto stabilito dall’IVASS con regolamento, includono almeno elementi per: a) valutare il sistema…