Categoria: Sezione I – Determinazione dei fondi propri
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Art. 44 ter — Fondi propri
1. I fondi propri sono costituiti dalla somma dei fondi propri di base di cui all’articolo 44 quater e dei fondi propri accessori di cui all’articolo 44 quinquies, secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento, che disciplina anche la procedura di autorizzazione di cui all’articolo 44 quinquies.2. Nell’individuare i fondi propri, l’impresa rispetta le disposizioni…
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Art. 44 quater — Fondi propri di base
1. I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali: a) l’eccedenza delle attività rispetto alle passività, valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, diminuita dell’importo delle azioni proprie detenute dall’impresa; b) le passività subordinate.
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Art. 44 quinquies — Fondi propri accessori
1. I fondi propri accessori sono costituiti da elementi patrimoniali diversi dai fondi propri di base di cui all’articolo 44 quater che possono essere richiamati per assorbire le perdite.2. I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi se non sono elementi dei fondi propri di base: a) il capitale sociale o fondo iniziale non…
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Art. 44 sexies — Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili
1. L’IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili, in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l’impresa dispone per l’eventuale messa a disposizione ai contraenti e ai beneficiari.2. Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui all’articolo 44 octies, comma 2.