Categoria: Capo IV – Fondi propri
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Art. 44 sexies — Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili
1. L’IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili, in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l’impresa dispone per l’eventuale messa a disposizione ai contraenti e ai beneficiari.2. Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui all’articolo 44 octies, comma 2.
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Art. 44 septies — Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri in livelli
1. Gli elementi dei fondi propri sono classificati in tre livelli. La classificazione dipende dall’inclusione di tali elementi nei fondi propri di base o nei fondi propri accessori e dalla misura in cui tali elementi presentano le seguenti caratteristiche: a) disponibilità permanente: l’elemento è disponibile, o può essere richiamato su richiesta, per assorbire interamente le…
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Art. 44 octies — Classificazione in livelli
1. L’impresa classifica gli elementi dei fondi propri sulla base dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.2. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 1 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all’articolo 44 septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui…
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Art. 44 novies — Classificazione di specifici elementi dei fondi propri
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 44 octies e dall’elenco degli elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea, si applicano le seguenti classificazioni: a) le riserve relative a contratti con partecipazioni agli utili che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 44 sexies, comma 2, sono classificate nel livello 1; b) le lettere di credito e…
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Art. 44 decies — Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3
1. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, gli elementi dei fondi propri ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni: a) la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili…
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Art. 45 — Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari [ABROGATO]
[1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purché sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell’impresa, i prestiti abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti…
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Art. 44 ter — Fondi propri
1. I fondi propri sono costituiti dalla somma dei fondi propri di base di cui all’articolo 44 quater e dei fondi propri accessori di cui all’articolo 44 quinquies, secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento, che disciplina anche la procedura di autorizzazione di cui all’articolo 44 quinquies.2. Nell’individuare i fondi propri, l’impresa rispetta le disposizioni…
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Art. 44 quater — Fondi propri di base
1. I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali: a) l’eccedenza delle attività rispetto alle passività, valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, diminuita dell’importo delle azioni proprie detenute dall’impresa; b) le passività subordinate.
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Art. 44 quinquies — Fondi propri accessori
1. I fondi propri accessori sono costituiti da elementi patrimoniali diversi dai fondi propri di base di cui all’articolo 44 quater che possono essere richiamati per assorbire le perdite.2. I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi se non sono elementi dei fondi propri di base: a) il capitale sociale o fondo iniziale non…