Categoria: Capo III – Attivi a copertura delle riserve tecniche
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Art. 38 — Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività
1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell’impresa.1-bis. L’impresa investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle passività e nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, tenendo conto…
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Art. 39 — Valutazione delle attività patrimoniali [ABROGATO]
[1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative. 2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. 3. L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni…
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Art. 40 — Regole sulla congruenza [ABROGATO]
[1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata valuta, l’obbligazione dell’impresa si considera esigibile in tale valuta. 2. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in una determinata valuta, l’obbligazione dell’impresa di assicurazione si considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei rami danni l’impresa può altresì eseguire…
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Art. 41 — Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell’organismo di…
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Art. 42 — Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche
1. L’impresa tiene un registro da cui risultano gli attivi a copertura delle riserve tecniche. In qualsiasi momento l’importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all’ammontare delle riserve tecniche.1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro…
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Art. 42 bis — Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
1. [Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonché delle riserve di perequazione di cui all’articolo 37, comma 7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65-bis. L ‘ISVAP stabilisce con regolamento le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura…
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Art. 42 ter — Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto per le imprese di assicurazione in presenza di determinate condizioni [ABROGATO]
[1. Qualora ricorra una delle condizioni di cui all’articolo 46, comma 3-bis, lettere a), b) e c), agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dell’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione si applica l’articolo 65. 2. Gli attivi utilizzati dall’impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni…
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Art. 43 — Riserve tecniche relative all’attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l’impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto disposto dall’articolo 38.