Categoria: Capo II – Calcolo delle riserve tecniche
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Art. 37 bis — Riserve tecniche del lavoro indiretto
1. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili.2. [Fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’articolo…
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Art. 36 — Riserve tecniche dei rami vita [ABROGATO]
[1. L’impresa che esercita i rami vita ha l’obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate dall’ISVAP…
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Art. 36 bis — Disposizioni generali in materia di riserve tecniche
1. L’impresa costituisce riserve tecniche sufficienti a far fronte ad ogni impegno assicurativo e riassicurativo derivante dai contratti di assicurazione o riassicurazione nei confronti dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento.2. L’impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente all’importo attuale che…
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Art. 36 ter — Calcolo delle riserve tecniche
1. L’impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente alla somma della migliore stima e del margine di rischio di cui ai commi da 2 a 6.2. La migliore stima corrisponde al valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri. Tale valore corrisponde alla media dei flussi di cassa futuri ponderata con la probabilità, tenendo…
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Art. 36 quater — Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio
1. La pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio di cui all’articolo 36 ter, comma 2, fa riferimento ed è coerente con le informazioni derivanti da strumenti finanziari pertinenti di cui al comma 1, rileva anche la scadenza degli strumenti finanziari pertinenti.2. Ai fini della determinazione della struttura per scadenza, di cui…
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Art. 36 quinquies — Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
1. L’impresa può applicare un aggiustamento di congruità («matching adjustment») alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di un portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione vita, e di contratti di rendita derivanti da contratti di assicurazione o riassicurazione danni, nel rispetto delle…
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Art. 36 sexies — Calcolo dell’aggiustamento di congruità
1. L’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36 quinquies si calcola per le singole valute in base ai seguenti principi: a) l’aggiustamento di congruità deve essere pari alla differenza tra: 1) il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di…
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Art. 36 septies — Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
1. L’impresa può applicare un aggiustamento per la volatilità (volatility adjustment) alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di cui all’articolo 36 ter, commi da 2 a 5, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 36 octies.2. Per ognuna delle valute interessate, l’aggiustamento…
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Art. 36 octies — Informazioni tecniche
1. Le informazioni tecniche prodotte dall’EIOPA in conformità alle disposizioni comunitarie costituite da: a) una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima di cui all’articolo 36 ter, comma 2, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità; b) per ciascuna durata interessata, il merito…
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Art. 36 novies — Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche
1. Nel calcolo delle riserve tecniche l’impresa, oltre a quanto disposto dall’articolo 36 ter, segmenta gli impegni assicurativi e riassicurativi in gruppi di rischi omogenei ed almeno per linee di attività, tenendo conto: a) di tutte le spese che sosterrà per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi; b) dell’inflazione, inclusa quella relativa alle spese…
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Art. 36 decies — Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione
1. L’impresa nel calcolo delle riserve tecniche tiene conto del valore delle garanzie finanziarie e di tutte le opzioni contrattuali previste nei contratti di assicurazione e riassicurazione.2. Le ipotesi dell’impresa sulla probabilità dell’esercizio da parte dei contraenti delle opzioni contrattuali, ivi incluse le ipotesi di riduzione e di estinzione anticipata, compresi i riscatti, dei contratti…
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Art. 36 undecies — Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo
1. L’impresa calcola l’ammontare degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo in conformità degli articoli da 36 bis a 36 decies.2. Nel calcolo di cui al comma 1, l’impresa tiene conto del periodo temporale intercorrente tra i recuperi dei crediti e i pagamenti diretti.3. L’impresa, per tenere conto delle perdite attese a…
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Art. 36 duodecies — Qualità dei dati
1. L’impresa si dota di procedure e processi interni per garantire l’appropriatezza, la completezza e l’accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche.2. Nel caso in cui l’impresa, al ricorrere di specifiche circostanze, non disponga di sufficienti dati di adeguata qualità per l’applicazione di un metodo attuariale attendibile ad un gruppo o ad un…
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Art. 36 terdecies — Adeguatezza delle riserve tecniche
1. L’IVASS può richiedere all’impresa di dimostrare l’adeguatezza del livello delle proprie riserve tecniche, l’applicabilità e la pertinenza dei metodi utilizzati nonché l’adeguatezza dei sottostanti dati statistici utilizzati.2. L’IVASS, nel caso di cui il calcolo delle riserve tecniche dell’impresa non sia conforme alle previsioni degli articoli da 36 bis a 36 duodecies, può richiedere all’impresa…
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Art. 37 — Riserve tecniche dei rami danni [ABROGATO]
[1. L’impresa che esercita i rami danni ha l’obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di…