Categoria: Capo I – Disposizioni generali
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Art. 30 novies — Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe
1. In applicazione dell’articolo 30 bis, comma 3, lettera a) l’impresa, per ciascuna nuova tariffa, opera valutazioni dei rischi assicurabili, delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi, della redditività attesa e dell’equilibrio tariffario atteso. Dette valutazioni formano oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l’impresa.2. Ai fini del comma 1, l’impresa applica…
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Art. 30 decies — Requisiti di Governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti
1. Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX e agli articoli 185, 185 bis e 185 ter, le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti, elaborano e attuano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente,…
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Art. 31 — Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami vita [ABROGATO]
[1. L’impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5. 2. L’attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di…
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Art. 32 — Determinazione delle tariffe nei rami vita
1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell’articolo 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all’impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di…
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Art. 33 — Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
1. [L’ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da stipulare che prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che non può superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.] 2. [L’ISVAP può altresì determinare nel regolamento più tassi massimi di interesse, diversificati secondo la…
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Art. 34 — Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti [ABROGATO]
[1. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all’articolo 2, comma 3, anche al fine di agevolare l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte…
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Art. 35 — Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti
1. Nella formazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti l’impresa calcola distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l’impresa può fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.2. Per i rischi che,…
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Art. 29 bis — Responsabilità del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione dell’impresa ha la responsabilità ultima dell’osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili.
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Art. 35 bis — Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche
1. In applicazione dell’articolo 30 bis, comma 3, lettera a), l’impresa annualmente redige una relazione sulle riserve tecniche costituite alla chiusura dell’esercizio, in cui viene data evidenza anche delle valutazioni, dei procedimenti e dei controlli operati nonché delle ipotesi di calcolo utilizzate.2. Ai fini del comma 1, l’impresa applica il principio di cui all’articolo 30…
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Art. 30 — Sistema di governo societario dell’impresa
1. L’impresa si dota di un efficace sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione, che consenta una gestione sana e prudente dell’attività. Il sistema di governo societario è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell’impresa.2. Il sistema di governo societario di cui al comma 1…
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Art. 35 ter — Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della responsabilità civile veicoli a motore e natanti
1. L’impresa nello svolgimento delle attività individuate alla presente Sezione fa specifico riferimento ai rischi dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti, in particolare avuto riguardo ai rischi di tariffazione e di riservazione.2. L’IVASS può disciplinare con regolamento gli strumenti di sistema di gestione dei rischi di cui al comma 1 da adottarsi…
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Art. 30 bis — Sistema di gestione dei rischi
1. L’impresa si dota di un efficace sistema di gestione dei rischi che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l’impresa è o potrebbe essere esposta, nonché le interdipendenze tra i rischi.2.…
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Art. 30 ter — Valutazione interna del rischio e della solvibilità
1. Nell’ambito del sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 30 bis l’impresa effettua la valutazione interna del rischio e della solvibilità. La valutazione interna del rischio e della solvibilità è parte integrante della strategia operativa dell’impresa e di tale valutazione l’impresa tiene conto in modo sistematico nell’ambito delle proprie decisioni strategiche.2. La valutazione…
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Art. 30 quater — Sistema di controllo interno
1. L’impresa si dota di un efficace sistema di controllo interno.2. Il sistema di controllo interno comprende almeno la predisposizione di idonee procedure amministrative e contabili, l’organizzazione di un adeguato sistema di trasmissione delle informazioni per ogni livello dell’impresa, nonché l’istituzione della funzione di verifica della conformità dell’attività dell’impresa alla normativa vigente, alle direttive e…
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Art. 30 quinquies — Funzione di revisione interna
1. L’impresa istituisce una efficace funzione di revisione interna e ne garantisce l’autonomia di giudizio e l’indipendenza rispetto alle funzioni operative.2. La funzione di revisione interna include la valutazione dell’adeguatezza e l’efficacia del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario dell’impresa di cui al presente Capo.3. La funzione di…
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Art. 30 sexies — Funzione attuariale
1. L’impresa istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione attuariale: a) coordina il calcolo delle riserve tecniche; b) garantisce l’adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonché delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche; c) valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche; d)…
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Art. 30 septies — Esternalizzazione
1. L’impresa che esternalizza funzioni o attività relative all’attività assicurativa o riassicurativa conserva la piena responsabilità dell’osservanza degli obblighi ad essa imposti da norme legislative, regolamentari e dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili.2. L’impresa che esternalizza funzioni o attività essenziali o importanti garantisce che le relative modalità siano tali da non determinare anche uno solo…
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Art. 30 octies — Requisiti organizzativi dell’impresa che esercita il ramo assistenza
1. L’impresa che esercita l’attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalità del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall’IVASS con regolamento.