Categoria: Capo I bis – Principi generali per la valutazione degli attivi e delle passività per fini di vigilanza sulla solvibilità
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Art. 35 quater — Valutazione degli attivi e delle passività
1. L’impresa, secondo le disposizioni stabilite dall’IVASS con regolamento, valuta i propri attivi e passività nel rispetto delle seguenti modalità: a) gli attivi all’importo al quale potrebbero essere scambiati tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato; b) le passività, all’importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti…