Categoria: Capo IV – Imprese aventi la sede legale in uno stato terzo
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Art. 28 — Attività in regime di stabilimento
1. L’impresa di assicurazione di un Paese terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente autorizzata dall’IVASS con provvedimento pubblicato nel Bollettino.2. L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l’applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l’accesso all’attività all’estero in regime di libertà di prestazione di…
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Art. 29 — Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
1. È vietato all’impresa di un Paese terzo l’esercizio, nel territorio della Repubblica, dell’attività nei rami vita o nei rami danni in regime di libertà di prestazione di servizi.2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.3.…