Categoria: Capo II – Imprese aventi sede legale nel territorio della repubblica
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Art. 17 — Procedura per l’accesso in regime di stabilimento
1. L’IVASS, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all’articolo 16, ove non rilevi l’esistenza degli impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale l’impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l’impresa, per l’insieme delle sue attività, copre il Requisito Patrimoniale…
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Art. 18 — Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
1. L’impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.2. Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l’impresa si propone di svolgere l’attività, gli Stati membri nei quali intende…
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Art. 19 — Procedura per l’accesso in regime di prestazione di servizi
1. L’IVASS, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 18, trasmette all’autorità di vigilanza dello Stato membro, nel quale l’impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di servizi, le necessarie informazioni stabilite dall’IVASS con regolamento e contestualmente ne dà notizia all’impresa interessata.2. L’IVASS respinge la richiesta…
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Art. 20 — Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
1. L’impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell’assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario, deve richiedere…
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Art. 21 — Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
1. L’impresa, qualora intenda operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.2. L’impresa può iniziare l’attività a decorrere dal momento in cui l’IVASS comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L’impresa informa…
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Art. 22 — Attività in uno Stato terzo
1. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.2. L’IVASS vieta all’impresa di procedere all’insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.3. Le disposizioni di…
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Art. 13 — Autorizzazione
1. L’IVASS alle condizioni previste dall’articolo 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare nel bollettino, l’impresa che intende esercitare l’attività nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma 3.2. L’autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni…
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Art. 14 — Requisiti e procedura
1. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella…
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Art. 14 bis — Programma di attività
1. Il programma di attività di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), contiene informazioni supportate da idonea documentazione riguardanti: a) la natura dei rischi o delle obbligazioni che l’impresa si propone di garantire; b) se l’impresa intende assumere rischi in riassicurazione, il tipo di accordi che intende concludere con le imprese cedenti; c) i…
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Art. 15 — Estensione ad altri rami
1. L’impresa già autorizzata all’esercizio di uno o più rami vita o danni che intende estendere l’attività ad altri rami indicati nell’articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall’IVASS. Si applica l’articolo 14, comma 2.2. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione, l’impresa dà prova di disporre di fondi propri di base ammissibili per un…
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Art. 16 — Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
1. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.2. L’impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attività recante, in particolare, l’indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria.3. L’impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina…