Categoria: Capo I – Disposizioni generali

  • Art. 11 — Attività assicurativa

    1. L’esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all’articolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione.2. L’impresa di assicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.3. In deroga al comma 2, è consentito l’esercizio congiunto dei rami vita e dei…

  • Art. 12 — Operazioni vietate

    1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.2.…