Categoria: Titolo II – Codice delle assicurazioni private
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Art. 18 — Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
1. L’impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.2. Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l’impresa si propone di svolgere l’attività, gli Stati membri nei quali intende…
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Art. 19 — Procedura per l’accesso in regime di prestazione di servizi
1. L’IVASS, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 18, trasmette all’autorità di vigilanza dello Stato membro, nel quale l’impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di servizi, le necessarie informazioni stabilite dall’IVASS con regolamento e contestualmente ne dà notizia all’impresa interessata.2. L’IVASS respinge la richiesta…
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Art. 20 — Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
1. L’impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell’assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario, deve richiedere…
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Art. 21 — Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
1. L’impresa, qualora intenda operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.2. L’impresa può iniziare l’attività a decorrere dal momento in cui l’IVASS comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L’impresa informa…
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Art. 22 — Attività in uno Stato terzo
1. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.2. L’IVASS vieta all’impresa di procedere all’insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.3. Le disposizioni di…
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Art. 23 — Attività in regime di stabilimento
1. L’accesso all’attività dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un’impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all’IVASS, da parte dell’autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario. Se…
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Art. 24 — Attività in regime di prestazione di servizi
1. L’accesso all’attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all’IVASS, da parte dell’autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti…
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Art. 25 — Rappresentante per la gestione dei sinistri
1. 1. L’impresa di assicurazione comunitaria, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere…
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Art. 11 — Attività assicurativa
1. L’esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all’articolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione.2. L’impresa di assicurazione limita l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.3. In deroga al comma 2, è consentito l’esercizio congiunto dei rami vita e dei…
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Art. 26 — Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
1. L’IVASS pubblica, in appendice all’albo delle imprese di assicurazione comunitarie, l’elenco delle imprese ammesse ad accedere all’esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.
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Art. 12 — Operazioni vietate
1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.2.…
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Art. 27 — Rispetto delle norme di interesse generale
1. L’impresa di assicurazione comunitaria non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
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Art. 13 — Autorizzazione
1. L’IVASS alle condizioni previste dall’articolo 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare nel bollettino, l’impresa che intende esercitare l’attività nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma 3.2. L’autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni…
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Art. 28 — Attività in regime di stabilimento
1. L’impresa di assicurazione di un Paese terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente autorizzata dall’IVASS con provvedimento pubblicato nel Bollettino.2. L’autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l’applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l’accesso all’attività all’estero in regime di libertà di prestazione di…
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Art. 14 — Requisiti e procedura
1. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella…
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Art. 29 — Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
1. È vietato all’impresa di un Paese terzo l’esercizio, nel territorio della Repubblica, dell’attività nei rami vita o nei rami danni in regime di libertà di prestazione di servizi.2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.3.…
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Art. 14 bis — Programma di attività
1. Il programma di attività di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), contiene informazioni supportate da idonea documentazione riguardanti: a) la natura dei rischi o delle obbligazioni che l’impresa si propone di garantire; b) se l’impresa intende assumere rischi in riassicurazione, il tipo di accordi che intende concludere con le imprese cedenti; c) i…
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Art. 15 — Estensione ad altri rami
1. L’impresa già autorizzata all’esercizio di uno o più rami vita o danni che intende estendere l’attività ad altri rami indicati nell’articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall’IVASS. Si applica l’articolo 14, comma 2.2. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione, l’impresa dà prova di disporre di fondi propri di base ammissibili per un…
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Art. 16 — Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
1. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all’IVASS.2. L’impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attività recante, in particolare, l’indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria.3. L’impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina…
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Art. 17 — Procedura per l’accesso in regime di stabilimento
1. L’IVASS, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all’articolo 16, ove non rilevi l’esistenza degli impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione all’autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale l’impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l’impresa, per l’insieme delle sue attività, copre il Requisito Patrimoniale…