Categoria: Capo III – Segreto d’ufficio e collaborazione con altre autorità e altri soggetti
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Art. 10 — Segreto d’ufficio
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell’IVASS in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.2. I dipendenti dell’IVASS, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici…
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Art. 10 bis — Utilizzo delle informazioni riservate
1. L’IVASS può utilizzare le informazioni coperte dal segreto d’ufficio, ai sensi dell’articolo 10, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e per le seguenti finalità: a) verifica della sussistenza delle condizioni di accesso e di esercizio all’attività assicurativa e riassicurativa, con particolare riguardo all’osservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilità,…
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Art. 10 ter — Scambio di informazioni con altre Autorità dell’Unione europea
1. L’IVASS, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea collabora anche mediante scambio di informazioni con: a) le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando queste informazioni siano attinenti all’esercizio dei rispettivi…