Categoria: Capo II – Vigilanza sull’attività assicurativa e riassicurativa
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Art. 8 — Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione nel SEVIF
1. Il Ministero dello sviluppo economico e l’IVASS esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente codice.
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Art. 9 — Regolamenti e altri provvedimenti
1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.2. I regolamenti adottati dall’IVASS ai sensi del presente codice sono emanati [dal presidente dell’Istituto] nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 191, commi 4 e 5.3. L’IVASS stabilisce, con regolamento, i termini e le procedure per l’adozione…
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Art. 9 bis — Trasparenza e responsabilità dell’attività di vigilanza
1. L’IVASS svolge la propria attività in modo trasparente e responsabile. Nel perseguimento di tali principi, fatto salvo il rispetto della riservatezza, pubblica sul sito internet ed aggiorna periodicamente le seguenti informazioni: a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, delle raccomandazioni e degli orientamenti generali in materia assicurativa e riassicurativa, ed ogni altro…
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Art. 3 — Finalità della vigilanza
1. Scopo principale della vigilanza è l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. A tal fine l’IVASS persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, unitamente alla Consob, ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo della vigilanza,…
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Art. 3 bis — Principi generali della vigilanza
1. La vigilanza è basata su un metodo prospettico fondato sul rischio ed include la verifica continua del corretto esercizio dell’attività di assicurazione o di riassicurazione e dell’osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione o di riassicurazione.2. La vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione comprende un’opportuna combinazione di attività…
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Art. 4 — Ministro dello sviluppo economico
1. Il Ministro dello sviluppo economico adotta i provvedimenti previsti nel presente codice nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
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Art. 5 — Autorità di vigilanza
1. L’IVASS svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l’esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.1-bis. L’IVASS, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di…
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Art. 6 — Destinatari della vigilanza
1. L’IVASS esercita le funzioni di vigilanza nei confronti: a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in…
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Art. 7 — Reclami
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all’IVASS, per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con regolamento.