Categoria: Titolo I – Codice delle assicurazioni private
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Art. 10 quater — Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione e le ultime società controllanti di cui all’articolo 210, comma 2, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti…
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Art. 10 quinquies — Procedura di segnalazione di violazioni
1. L’IVASS: a) riceve segnalazioni da parte del personale dei soggetti di cui all’articolo 10-quater, comma 1, riguardanti violazioni delle norme del presente codice, nonché di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili; b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni; c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell’esercizio delle…
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Art. 1 — Definizioni
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per: a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all’articolo 2, comma 3; b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all’articolo 2, comma 1; c) attività assicurativa: l’assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un’impresa di assicurazione; d) attività riassicurativa: 1)…
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Art. 2 — Classificazione per ramo
1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi…
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Art. 3 — Finalità della vigilanza
1. Scopo principale della vigilanza è l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. A tal fine l’IVASS persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, unitamente alla Consob, ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo della vigilanza,…
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Art. 3 bis — Principi generali della vigilanza
1. La vigilanza è basata su un metodo prospettico fondato sul rischio ed include la verifica continua del corretto esercizio dell’attività di assicurazione o di riassicurazione e dell’osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione o di riassicurazione.2. La vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione comprende un’opportuna combinazione di attività…
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Art. 4 — Ministro dello sviluppo economico
1. Il Ministro dello sviluppo economico adotta i provvedimenti previsti nel presente codice nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
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Art. 5 — Autorità di vigilanza
1. L’IVASS svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l’esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.1-bis. L’IVASS, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di…
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Art. 6 — Destinatari della vigilanza
1. L’IVASS esercita le funzioni di vigilanza nei confronti: a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in…
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Art. 7 — Reclami
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all’IVASS, per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con regolamento.
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Art. 8 — Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione nel SEVIF
1. Il Ministero dello sviluppo economico e l’IVASS esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente codice.
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Art. 9 — Regolamenti e altri provvedimenti
1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.2. I regolamenti adottati dall’IVASS ai sensi del presente codice sono emanati [dal presidente dell’Istituto] nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 191, commi 4 e 5.3. L’IVASS stabilisce, con regolamento, i termini e le procedure per l’adozione…
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Art. 9 bis — Trasparenza e responsabilità dell’attività di vigilanza
1. L’IVASS svolge la propria attività in modo trasparente e responsabile. Nel perseguimento di tali principi, fatto salvo il rispetto della riservatezza, pubblica sul sito internet ed aggiorna periodicamente le seguenti informazioni: a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, delle raccomandazioni e degli orientamenti generali in materia assicurativa e riassicurativa, ed ogni altro…
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Art. 10 — Segreto d’ufficio
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell’IVASS in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.2. I dipendenti dell’IVASS, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici…
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Art. 10 bis — Utilizzo delle informazioni riservate
1. L’IVASS può utilizzare le informazioni coperte dal segreto d’ufficio, ai sensi dell’articolo 10, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e per le seguenti finalità: a) verifica della sussistenza delle condizioni di accesso e di esercizio all’attività assicurativa e riassicurativa, con particolare riguardo all’osservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilità,…
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Art. 10 ter — Scambio di informazioni con altre Autorità dell’Unione europea
1. L’IVASS, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea collabora anche mediante scambio di informazioni con: a) le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando queste informazioni siano attinenti all’esercizio dei rispettivi…