Categoria: Codice dell’amministrazione digitale
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Art. 24 — Firma digitale
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata.2. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.3. Per la generazione della firma…
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Art. 39 — Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le Linee guida.
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Art. 50 ter — Piattaforma Digitale Nazionale Dati
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto…
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Art. 62 ter — Anagrafe nazionale degli assistiti
1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell’ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre…
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Art. 73 — Sistema pubblico di connettività SPC
1. Nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell’autonomia dell’organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l’interoperabilità tra i sistemi…
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Art. 88 — Norme transitorie per la firma digitale [ABROGATO]
[1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell’elenco pubblico già tenuto dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati.]
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Art. 5 — Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la…
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Art. 5 bis — Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche
1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.2. Con decreto del…
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Art. 6 — Utilizzo del domicilio digitale
1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui…
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Art. 6 bis — Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso…
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Art. 6 ter — Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo…
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Art. 6 quater — Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese
1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’indice di cui all’articolo 6 bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione del presente Indice sono affidate all’AgID,…
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Art. 6 quinquies — Consultazione e accesso
1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.2. L’estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater, è effettuata secondo le modalità fissate…
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Art. 7 — Diritto a servizi on-line semplici e integrati
01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,…
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Art. 8 — Alfabetizzazione informatica dei cittadini
1. Lo Stato e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l’utilizzo dei servizi digitali delle…
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Art. 8 bis — Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici…
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Art. 1 — Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per: 0a) AgID: l’Agenzia per l’Italia digitale di cui all’articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; [a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza…
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Art. 2 — Finalità e ambito di applicazione
1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e…
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Art. 3 — Diritto all’uso delle tecnologie
1. Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.1-bis.…
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Art. 3 bis — Identità digitale e Domicilio digitale
01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64 bis.1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i…
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Art. 4 — Partecipazione al procedimenti amministrativo informatico [ABROGATO]
[1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso…