Categoria: Capo VI – Codice dell’amministrazione digitale
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Art. 68 — Analisi comparativa delle soluzioni
1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo…
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Art. 69 — Riuso delle soluzioni e standard aperti
1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie…
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Art. 70 — Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili [ABROGATO]
[1. AgID definisce i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresì definite le modalità di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID.2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi…
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Art. 67 — Modalità di sviluppo ed acquisizione [ABROGATO]
[1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare una o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle…