Categoria: Capo IX – Codice dell’amministrazione digitale
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Art. 89 — Aggiornamenti [ABROGATO]
[1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice]
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Art. 90 — Oneri finanziari
1. All’attuazione del presente Codice si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
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Art. 91 — Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10; b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10;…
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Art. 92 [ABROGATO]
[1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.]
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Art. 88 — Norme transitorie per la firma digitale [ABROGATO]
[1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell’elenco pubblico già tenuto dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati.]