Categoria: Capo I – Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione
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Art. 78 septies — Calcolo dei valori medi
1. Ai fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A “Stato delle acque superficiali”, parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla parte terza.1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il valore medio calcolato di…
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Art. 78 octies — Garanzia e controllo di qualità
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che i laboratori delle Agenzie regionali per l’ambiente (ARPA), e delle agenzie provinciali per l’ambiente (APPA), o degli enti appaltati da queste ultime applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma UNI-EN ISO/CEI-17025:2005 e successive modificazioni o da…
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Art. 78 nonies — Aggiornamento dei piani di gestione
1. Gli aggiornamenti dei Piani di gestione dei distretti idrografici predisposti ai sensi dell’articolo 117, comma 2-bis, riportano le seguenti informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per l’ambiente: a) una tabella contenente i limiti di quantificazione dei metodi di analisi applicati e le informazioni sulle prestazioni di tali metodi…
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Art. 78 decies — Disposizioni specifiche per alcune sostanze
1. Nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo A.4.6.3 dell’allegato 1 alla parte terza, concernenti la presentazione dello stato chimico nonché degli obiettivi e degli obblighi di cui agli articoli 76, 77, 78, 116 e 117, i piani di gestione possono contenere mappe supplementari che presentano separatamente, rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze…
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Art. 78 undecies — Elenco di controllo
1. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per l’ambiente, effettuano il monitoraggio delle sostanze presenti nell’elenco di controllo di cui alla decisione 2015/495 della Commissione del 20 marzo 2015, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell’Unione nel settore della politica delle acque in…
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Art. 79 — Obiettivo di qualità per specifica destinazione
1. Sono acque a specifica destinazione funzionale: a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; b) le acque destinate alla balneazione; c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; d) le acque destinate alla vita dei molluschi. 2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 76,…
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Art. 76 — Disposizioni generali
1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, la parte terza del presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all’articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.2. L’obiettivo…
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Art. 77 — Individuazione e perseguimento dell’obiettivo di qualità ambientale
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe…
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Art. 78 — Standard di qualità ambientale per le acque superficiali
1. Ai fini della determinazione del buono stato chimico delle acque superficiali si applicano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, gli SQA elencati alla tabella 1/A per la colonna d’acqua e per il biota e gli SQA elencati alla tabella 2/A per i sedimenti, di cui al paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza.2.…
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Art. 78 bis — Zone di mescolamento
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico di acque reflue contenenti sostanze dell’elenco di priorità nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle linee guida definite…
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Art. 78 ter — Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per la parte di territorio di competenza ricadente in ciascun distretto idrografico, mettono a disposizione attraverso il sistema SINTAI le informazioni di cui alla lettera A.2.8.-ter, sezione A “Stato delle acque superficiali”, parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità…
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Art. 78 quater — Inquinamento transfrontaliero
1. Qualora si verifichi un superamento di un SQA nei bacini idrografici transfrontalieri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate non si ritengono inadempienti se possono dimostrare che: a) il superamento dell’SQA è dovuto ad una fonte di inquinamento al di fuori della giurisdizione nazionale; b) a causa di tale…
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Art. 78 quinquies — Metodi di analisi per le acque superficiali e sotterranee
1. L’ISPRA assicura che i metodi di analisi, compresi i metodi di laboratorio, sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente , di seguito: “ARPA”, e dalle agenzie provinciali per la protezione dell’ambiente, di seguito: “APPA”, ai fini del programma di monitoraggio chimico svolto ai sensi dell’allegato 1 alla parte…
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Art. 78 sexies — Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi
1. L’ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita conformemente ai criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A “Stato delle acque superficiali”, parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla parte terza.2.…