Categoria: Titolo III – Risarcimento del danno ambientale (artt. 311-318)
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Art. 318 — Norme transitorie e finali
1. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 317, comma 6, continua ad applicarsi il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre 2003.2. Sono abrogati: a) l’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad eccezione del comma 5; b) l’articolo 9, comma 3, del decreto…
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Art. 311 — Azione risarcitoria in forma specifica
1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto.2. Quando si verifica un danno ambientale…
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Art. 312 — Istruttoria per l’emanazione dell’ordinanza ministeriale
1. L’istruttoria per l’emanazione dell’ordinanza ministeriale di cui all’articolo 313 si svolge ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l’accertamento dei fatti, per l’individuazione dei trasgressori, per l’attuazione delle misure a tutela dell’ambiente e per il risarcimento dei danni, può delegare…
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Art. 313 — Ordinanza
1. Qualora all’esito dell’istruttoria di cui all’articolo 312 sia stato accertato un fatto che abbia causato danno ambientale ed il responsabile non abbia attivato le procedure di ripristino ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto oppure ai sensi degli articoli 304 e seguenti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio…
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Art. 314 — Contenuto dell’ordinanza
1. L’ordinanza contiene l’indicazione specifica del fatto, commissivo o omissivo, contestato, nonché degli elementi di fatto ritenuti rilevanti per l’individuazione e la quantificazione del danno e delle fonti di prova per l’identificazione dei trasgressori.2. L’ordinanza fissa un termine, anche concordato con il trasgressore in applicazione dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per…
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Art. 315 — Effetti dell’ordinanza sull’azione giudiziaria
1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che abbia adottato l’ordinanza di cui all’articolo 313 non può né proporre né procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità dell’intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale.
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Art. 316 — Ricorso avverso l’ordinanza
1. Il trasgressore, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di cui all’articolo 313, può ricorrere al Tribunale amministrativo regionale competente in relazione al luogo nel quale si è prodotto il danno ambientale.2. Il trasgressore può far precedere l’azione giurisdizionale dal ricorso in opposizione di cui all’articolo 310, commi 2 e 3.3.…
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Art. 317 — Riscossione dei crediti e fondo di rotazione
1. Per la riscossione delle somme costituenti credito dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, nell’ammontare determinato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare o dal giudice, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.2. Nell’ordinanza o nella…