Categoria: PARTE SESTA BIS – Codice dell’ambiente
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Art. 318 bis — Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
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Art. 318 ter — Prescrizioni
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo…
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Art. 318 quater — Verifica dell’adempimento
1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell’articolo 318-ter, l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.2. Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma…
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Art. 318 quinquies — Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore
1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318…
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Art. 318 sexies — Sospensione del procedimento penale
1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 318 quater, commi 2 e 3, del presente decreto.2. Nel caso previsto dall’articolo 318…
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Art. 318 septies — Estinzione del reato
1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’articolo 318 quater, comma 2.2. Il pubblico ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.3. L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma…
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Art. 318 octies — Norme di coordinamento e transitorie
1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte.