Categoria: Titolo V – Norme transitorie e finali (artt. 33-52)
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Art. 44 — Termini del procedimento [ABROGATO]
[1. Ferme restando le ipotesi di sospensione e di interruzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, in casi di particolare rilevanza, la prorogabilità dei termini per la conclusione della procedura sino ad un massimo di sessanta giorni.]
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Art. 45 — Coordinamento ed integrazione dei procedimenti amministrativi [ABROGATO]
[1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità per l’armonizzazione, il coordinamento e, se possibile, l’integrazione della procedura di valutazione dell’impatto ambientale con le procedure ordinarie di assenso alla realizzazione delle opere.2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano e specificano, in relazione…
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Art. 46 — Procedure semplificate ed esoneri [ABROGATO]
[1. Per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o piccole imprese, nonché per le richieste di verifica di cui all’articolo 32, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono modalità semplificate.2. Per i progetti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), le regioni e…
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Art. 47 — Obblighi di informazione [ABROGATO]
[1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio circa i provvedimenti adottati, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.]
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Art. 48 — Abrogazioni [ABROGATO]
[1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono abrogati: a) l’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; b) l’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile…
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Art. 33 — Oneri istruttori
1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente…
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Art. 49 — Provvedimenti di attuazione per la costituzione e funzionamento della commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali [ABROGATO]
[ 1. Il decreto di cui all’articolo 6, comma 1, è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In sede di prima attuazione del presente decreto, i componenti delle commissioni tecnico-consultive di cui all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all’articolo…
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Art. 34 — Norme tecniche, organizzative e integrative
1. [Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del…
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Art. 50 — Adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali [ABROGATO]
[1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinché le disposizioni legislative e regolamentari emanate per adeguare i rispettivi ordinamenti alla parte seconda del presente decreto entrino in vigore entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto. In mancanza delle disposizioni suddette trovano applicazione le norme della…
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Art. 35 — Disposizioni transitorie e finali
1. Le regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall’entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni…
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Art. 51 — Regolamenti e norme tecniche integrative – autorizzazione unica ambientale per le piccole imprese [ABROGATO]
[1. Al fine di semplificare le procedure di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, con appositi regolamenti, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottate norme puntuali per una migliore integrazione di dette valutazioni negli specifici procedimenti amministrativi vigenti di approvazione o autorizzazione dei…
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Art. 36 — Abrogazioni e modifiche
1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati.2. Gli allegati da I a V della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere dalla data di entrata…
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Art. 52 — Entrata in vigore [ABROGATO]
[1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.2. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a…
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Art. 37 — Compiti istruttori della commissione tecnico-consultiva [ABROGATO]
[1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale dei progetti di opere ed interventi di competenza dello Stato sono svolte dalla Commissione di cui all’articolo 6. A tal fine il vicepresidente competente, per ogni progetto inviatogli ai sensi dell’articolo 26, comma 1, provvede alla costituzione di apposita sottocommissione secondo i criteri di cui all’articolo 6,…
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Art. 38 — Fase preliminare e verifica preventiva [ABROGATO]
[1. Per i progetti di cui all’articolo 35, la Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 6 provvede all’istruttoria anche per le fasi preliminari ed eventuali di verifica preventiva, di cui, rispettivamente, agli articoli 26, comma 3, 27, comma 2, 32 e 36, comma 3.2. Ai fini di cui al comma 1, le relative richieste sono rivolte…
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Art. 39 — Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri [ABROGATO]
[1. Qualora l’opera o l’intervento progettato possa avere effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro dell’Unione europea, ovvero qualora lo Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, al medesimo Stato devono essere trasmesse quanto meno: a) una descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo…
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Art. 40 — Effetti del giudizio di compatibilità ambientale [ABROGATO]
[1. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale devono essere comunicati ai soggetti del procedimento, a tutte le amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali, e devono essere adeguatamente pubblicizzati. In particolare, le informazioni messe a disposizione del pubblico comprendono: il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano; i…
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Art. 41 — Controlli successivi [ABROGATO]
[1. Qualora durante l’esecuzione delle opere di cui all’articolo 35 la Commissione di cui all’articolo 6 ravvisi situazioni contrastanti con il giudizio espresso sulla compatibilità ambientale del progetto, oppure comportamenti contrastanti con le prescrizioni ad esso relative o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ne dà tempestiva comunicazione al Ministro…
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Art. 42 — Progetti sottoposti a via in sede regionale o provinciale [ABROGATO]
[1. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede regionale o provinciale i progetti di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui all’articolo 23, salvo si tratti di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione statale o aventi impatto ambientale interregionale o internazionale ai sensi dell’articolo 35.2. Le regioni e le province autonome di…
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Art. 43 — Procedure di via in sede regionale o provinciale [ABROGATO]
[1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione di impatto ambientale dei progetti di cui all’articolo 42,…