Categoria: Titolo II – La valutazione ambientale strategica (artt. 11-18)
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Art. 15 — Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione
1. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività tecnicoistruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’articolo 14 e dell’articolo 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di…
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Art. 16 — Decisione
1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, sono trasmessi all’organo competente all’adozione o approvazione del piano o programma.
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Art. 17 — Informazione sulla decisione
1. La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate: a) il parere motivato espresso dall’autorità competente; b)…
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Art. 18 — Monitoraggio
1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall’Autorità procedente in collaborazione con l’Autorità competente anche…
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Art. 11 — Modalità di svolgimento
1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18: a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3 bis; b)…
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Art. 12 — Verifica di assoggettabilità
1. Nel caso di piani e programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3-bis, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente, su supporto informatico, un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma,…
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Art. 13 — Redazione del rapporto ambientale
1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi anche transfrontalieri, dell’attuazione del piano o programma, il proponente e/o l’autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione di piani e programmi, con l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata…
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Art. 14 — Consultazione
1. L’avviso al pubblico di cui all’articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno: a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l’autorità procedente; b) la data dell’avvenuta presentazione dell’istanza di VAS e l’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32; c) una breve descrizione del piano e del programma e dei…