Categoria: Titolo I – Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (artt. 267-281)
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Art. 272 bis — Emissioni odorigene
1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in…
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Art. 273 — Grandi impianti di combustione
1. L’Allegato II alla parte quinta del presente decreto stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione, i valori limite di emissione, inclusi quelli degli impianti multicombustibili, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la verifica della conformità ai valori limite e le ipotesi di anomalo funzionamento o di guasto…
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Art. 273 bis — Medi impianti di combustione
1. Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 e, in caso di installazioni di cui alla Parte Seconda, all’autorizzazione integrata ambientale. Gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta sono autorizzati…
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Art. 274 — Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione e dei medi impianti di combustione
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, ogni tre anni, una relazione inerente le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte quinta del presente decreto, nella quale siano separatamente indicate le emissioni…
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Art. 275 — Emissioni di cov
1. L’Allegato III alla parte quinta del presente decreto stabilisce, relativamente alle emissioni di composti organici volatili, i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi.…
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Art. 276 — Controllo delle emissioni di cov derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione
1. L’Allegato VII alla parte quinta del presente decreto stabilisce le prescrizioni che devono essere rispettate ai fini del controllo delle emissioni di COV relativamente: a) agli impianti di deposito presso i terminali; b) agli impianti di caricamento di benzina presso i terminali; c) agli impianti adibiti al deposito temporaneo di vapori presso i terminali;…
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Art. 277 — Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione di benzina
1. I distributori degli impianti di distribuzione di benzina devono essere attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento.2. I nuovi impianti di distribuzione di benzina e quelli esistenti soggetti a ristrutturazione completa devono essere equipaggiati con sistemi di recupero dei vapori di benzina conformi ai requisiti previsti,…
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Art. 278 — Poteri di ordinanza
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria, l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione: a) alla diffida, con l’assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate; b) alla diffida ed alla contestuale temporanea…
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Art. 279 — Sanzioni
1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l’articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell’articolo 29 quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell’autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l’esercizio con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell’arresto…
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Art. 280 — Abrogazioni
1. Sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto preveda l’ulteriore vigenza e: a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; b) l’articolo 4 della legge 4 novembre 1997, n. 413; c) l’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; d) il decreto del Ministro…
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Art. 267 — Campo di applicazione
1. Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri…
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Art. 281 — Disposizioni transitorie e finali
1. [I gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 272, comma 3, devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo…
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Art. 268 — Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni: a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i…
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Art. 269 — Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall’articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e…
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Art. 270 — Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni
1. In sede di autorizzazione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 272, l’autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I alla parte quinta del presente decreto e, in tal caso, ne dispone la…
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Art. 271 — Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività
1. Il presente articolo disciplina i valori di emissione e le prescrizioni da applicare agli impianti ed alle attività degli stabilimenti.2. [Con decreto da adottare ai sensi dell’articolo 281, comma 5, sono individuati, sulla base delle migliori tecniche disponibili, i valori di emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e diffuse degli impianti…
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Art. 272 — Impianti e attività in deroga
1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L’elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i…