Categoria: PARTE QUINTA BIS – Codice dell’ambiente
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Art. 298 bis — Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio (e solfati di calcio)
1. Sono vietati, con riferimento alle sostanze relative ai processi di produzione di biossido di titanio, l’immersione, l’iniezione e lo scarico in qualsiasi corpo d’acqua e nel mare dei seguenti rifiuti: a) rifiuti solidi, in particolare i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dall’acido solforico o dal cloro nel procedimento di fabbricazione; il…