Categoria: Capo II – Disposizioni transitorie
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Art. 240 — Norme transitorie relative al titolo VII
1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 1993.
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Art. 232 — Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione
1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai Ministri competenti l’emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi…
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Art. 233 — Norme transitorie relative al titolo I
1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell’art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall’entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.2. Le disposizioni di cui all’art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1° gennaio 1994. Fino a quella…
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Art. 234 — Norme transitorie relative al titolo II
1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell’articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti.2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27 si…
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Art. 235 — Norme transitorie relative al titolo III
1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1° ottobre 1993, salvo che per l’attuazione sia prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei…
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Art. 236 — Norme transitorie relative al titolo IV
1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni dell’articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993. Le procedure in corso a quel momento…
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Art. 237 — Norme transitorie relative al titolo V
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per i ciclomotori e le macchine agricole l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile di cui all’articolo 193 decorre dal 1° ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l’articolo 5 della legge 24 dicembre…
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Art. 238 — Norme transitorie relative al titolo VI
1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1° gennaio 1993.2. Le sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di…