Categoria: Sezione I – Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni
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Art. 220 — Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice
1. Per le violazioni che costituiscono reato, l’agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale.2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi di…
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Art. 221 — Connessione obiettiva con un reato
1. Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge…