Categoria: Sezione III – Documenti di circolazione e immatricolazione
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Art. 100 — Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3…
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Art. 101 — Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti…
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Art. 102 — Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all’art. 100, l’intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola…
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Art. 103 — Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
1. Per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel…
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Art. 93 — Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.1-bis. [Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero.]1-ter. [Nell’ipotesi di…
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Art. 93 bis — Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia
1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli…
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Art. 94 — Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario
1. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui…
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Art. 94 bis — Divieto di intestazione fittizia dei veicoli
1. La carta di circolazione di cui all’articolo 93 e il certificato di circolazione di cui all’articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l’accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia…
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Art. 95 — Duplicato della carta di circolazione
1. [Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, all’atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni.]1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per…
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Art. 96 — Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica
1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’ente impositore, anche per il tramite del soggetto cui e’ affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l’avviso dell’avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia…
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Art. 97 — Circolazione dei ciclomotori
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell’intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con…
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Art. 98 — Circolazione di prova
1. [Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all’obbligo di munire della carta…
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Art. 99 — Foglio di via
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall’autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la…