Categoria: Capo IV – Codice della protezione civile
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Art. 25 — Ordinanze di protezione civile
1. Per il coordinamento dell’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle…
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Art. 26 — Ordinanze volte a favorire il rientro nell’ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale
1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell’esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all’evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l’inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale…
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Art. 27 — Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale
1. Per l’attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza.2. Le risorse…
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Art. 28 — Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi
1. Con delibera del Consiglio dei ministri si provvede all’individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contribuiti e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente: a) definizione di massimali, sulla base…
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Art. 29 — Partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile
1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto disposto dall’articolo 10, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all’estero è disciplinata con i provvedimenti previsti…
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Art. 30 — Altre disposizioni relative all’utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento della protezione civile
1. L’uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell’immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.2. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l’uso temporaneo delle denominazioni,…
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Art. 23 — Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile
1. In occasione o in vista di eventi di cui all’articolo 7 che, per l’eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l’integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta…
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Art. 24 — Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale
1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri,…