Categoria: Sezione IV – Invenzioni
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Art. 243 bis — Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull’applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione…
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Art. 243 — Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca
1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro intercorre con un’università o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca sono soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall’articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, dal testo originario dell’articolo…