Categoria: Sezione II bis – Decadenza e nullità dei marchi d’impresa registrati
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Art. 184 nonies — Attuazione ed entrata in vigore della procedura di decadenza o nullità
1. Le norme sul procedimento di decadenza o nullità entrano in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che ne stabilisce le modalità di applicazione.
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Art. 184 decies — Ricorso
1. Il provvedimento con il quale l’Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di decadenza o nullità ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l’istanza, è comunicato alle parti.2. Contro i provvedimenti di cui al comma 1, è ammesso il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell’articolo 135.
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Art. 184 bis — Deposito dell’istanza di decadenza o nullità
1. Fatta salva la proponibilità dell’azione davanti all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 120, i soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 184 ter possono presentare istanza, scritta e motivata, all’Ufficio italiano brevetti e marchi per l’accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d’impresa registrato.2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza…
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Art. 184 ter — Legittimazione all’istanza di decadenza o nullità
1. Sono legittimati a presentare un’istanza di decadenza o di nullità: a) nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettera a), dell’articolo 184 bis, qualunque interessato; b) nel caso di cui al comma 3, lettera b), dell’articolo 184 bis, il titolare di un marchio d’impresa anteriore o la persona autorizzata dalla legge a…
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Art. 184 quater — Esame della domanda di decadenza o di nullità e decisioni
1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l’ammissibilità dell’istanza di decadenza o di nullità, comunica detta istanza alle parti con l’avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno.2. Alla comunicazione prevista…
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Art. 184 quinquies — Prova d’uso
1. Nei procedimenti per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d’impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi dell’articolo 184 bis, comma 3, lettera b), su istanza del titolare del marchio d’impresa posteriore, il titolare del marchio d’impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso dei cinque anni…
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Art. 184 sexies — Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità
1. La decadenza o la nullità, anche parziale, di una registrazione di marchio ha efficacia nei confronti di tutti quando sia dichiarata con provvedimento dell’Ufficio italiano brevetti e marchi divenuto inoppugnabile.2. La decadenza della registrazione di un marchio d’impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti a decorrere dalla data…
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Art. 184 septies — Sospensione della procedura di nullità o decadenza
1. Oltre che nel caso di cui all’articolo 184 bis, comma 10, il procedimento di decadenza o di nullità è sospeso: a) se l’istanza di nullità è basata su una domanda anteriore di registrazione di marchio d’impresa, su una domanda di registrazione di denominazione di origine ovvero su una domanda di registrazione di indicazione geografica,…
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Art. 184 octies — Estinzione della procedura di decadenza o nullità
1. La procedura di decadenza o nullità si estingue: a) se il marchio sul quale si fonda l’istanza è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile; b) se la rinuncia all’istanza di decadenza o nullità è accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere…