Categoria: Sezione I – Domande in generale
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Art. 158 — Divisione della domanda di registrazione di marchio
1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.2. Se la domanda riguarda più marchi, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.3. Ogni domanda di…
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Art. 171 — Esame dei marchi internazionali
1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l’esame dei marchi internazionali designanti l’Italia conformemente alle norme relative ai marchi nazionali, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a).2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se è stata presentata opposizione da parte…
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Art. 159 — Domanda di rinnovazione di marchio
1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.2. [La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti alla data di scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione può essere presentata nei…
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Art. 172 — Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda
1. Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che l’Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo.2. Il richiedente, prima che l’Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in…
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Art. 160 — Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità
1. La domanda deve contenere: a) l’identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia; b) l’indicazione dell’invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo. 2. Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per…
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Art. 173 — Rilievi
1. I rilievi ai quali dia luogo l’esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all’interessato con l’assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l’esame della domanda di privativa per nuova varietà…
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Art. 160 bis — Procedura nazionale della domanda internazionale
La richiesta di apertura della procedura nazionale di cui al comma 1 dell’articolo 55, da presentare all’Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilità, deve essere accompagnata da: a) una traduzione italiana completa della domanda internazionale come pubblicata; b) i diritti di deposito previsti dalla…
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Art. 161 — Unicità dell’invenzione e divisione della domanda
1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.2. Se la domanda comprende più invenzioni, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Tale facoltà può…
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Art. 147 — Deposito delle domande e delle istanze
1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del…
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Art. 162 — Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico
1. Se un’invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l’invenzione stessa oppure implica l’uso di tale materiale, la descrizione è ritenuta sufficiente, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, soltanto se: a)…
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Art. 148 — Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito
1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all’articolo 147, comma 1, non sono ricevibili: a) se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile; b) se la domanda, nel caso dei marchi di primo deposito, non contiene la riproduzione del marchio o l’elenco dei prodotti ovvero dei servizi; c)…
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Art. 163 — Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari
1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato: a) nome e indirizzo del richiedente; b) numero del brevetto di base; c) titolo dell’invenzione; d)…
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Art. 149 — Deposito delle domande di brevetto europeo
1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 198, commi 1 e 2. Ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente…
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Art. 164 — Domanda di privativa per varietà vegetale
1. La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere: a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) l’indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene; c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia; d) il nome e…
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Art. 150 — Trasmissione della domanda di brevetto europeo
1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del servizio militare brevetti del Ministero della difesa, è manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, all’Ufficio europeo dei brevetti nel più breve termine possibile e, comunque, entro sei…
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Art. 165 — Dichiarazione del costitutore
1. Il costitutore dichiara che: a) la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varietà vegetale ai sensi dell’articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta norma; b) ha ottenuto l’autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta; c) s’impegna a fornire,…
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Art. 151 — Deposito della domanda internazionale
1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi dell’articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del…
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Art. 166 — Domanda di denominazione varietale
1. La denominazione proposta per la nuova varietà: a) deve rispettare le disposizioni di cui all’art. 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali; b) non deve risultare contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume; c)…
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Art. 152 — Requisiti della domanda internazionale
1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione.2. Ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 198, commi 1 e 2, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua…
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Art. 167 — Domanda di registrazione di disegni e modelli
1. La domanda deve contenere: a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) l’indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente l’indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare. 2. Alla domanda devono essere uniti: a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica…
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Art. 153 — Segretezza della domanda internazionale
1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all’ufficio designato la comunicazione di cui all’articolo 20 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n.…
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Art. 168 — Domanda di registrazione delle topografie
1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in detta data.2. Alla domanda di registrazione debbono essere allegati: a) una documentazione che consenta l’identificazione della topografia, in conformità alle prescrizioni del regolamento; b) una dichiarazione…
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Art. 154 — Trasmissione della domanda internazionale
1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette all’Ufficio internazionale e all’amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.2. Se quindici giorni prima della data di scadenza del termine per la trasmissione dell’esemplare originale…
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Art. 169 — Rivendicazione di priorità
1. Quando si rivendichi la priorità di un deposito ai sensi dell’articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l’entità e l’estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto, oppure indicare, in alternativa, un codice univoco, identificativo della stessa…
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Art. 155 — Deposito di domande internazionali di disegni e modelli
1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l’Ufficio internazionale oppure presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’Atto di Ginevra dell’Accordo dell’Aja concernente la…
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Art. 170 — Esame delle domande
1. L’esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare: a) per i marchi: se può trovare applicazione l’articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi o l’articolo 11 bis quando si tratta di marchi di certificazione; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a…
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Art. 156 — Domanda di registrazione di marchio
1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere: a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo…
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Art. 170 bis — Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche
1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall’articolo 81 quinquies, comma 1, lettera b), può richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base…
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Art. 157 — Domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione
1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo o di certificazione è allegata oltre ai documenti di cui all’articolo 156, commi 1 e 2, anche copia dei regolamenti di cui all’articolo 11 e all’articolo 11 bis.1-bis. Il regolamento d’uso dei marchi collettivi di cui all’articolo 11 contiene le seguenti indicazioni: a) il nome del richiedente;…
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Art. 170 ter — Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al fine di brevettare una invenzione, utilizza materiale biologico di origine umana, essendo a conoscenza del fatto che esso è stato prelevato ovvero utilizzato per tali fini senza il consenso espresso di chi ne può disporre, è punito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000…