Categoria: Sezione V – I modelli di utilità
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Art. 86 — Rinvio
1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili.2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze obbligatorie.
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Art. 82 — Oggetto del brevetto
1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.2. Il brevetto…
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Art. 83 — Il diritto alla brevettazione
1. Il diritto al brevetto spetta all’autore del nuovo modello di utilità ed ai suoi aventi causa.
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Art. 84 — Brevettazione alternativa
1. È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del presente codice, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un’invenzione o viceversa, l’Ufficio…
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Art. 85 — Durata ed effetti della brevettazione
1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell’ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda.2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conformemente all’articolo 53.