Categoria: Sezione IV bis – Invenzioni biotecnologiche
-
Art. 81 bis — Rinvio
1. Le disposizioni della sezione 1V sulle invenzioni industriali spiegano effetto anche nella materia delle invenzioni biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme di cui alla Sezione IV bis.
-
Art. 81 ter — Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per: a) materiale biologico: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico; b) procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico. 2. Un procedimento di…
-
Art. 81 quater — Brevettabilità
1. Sono brevettabili purché abbiano i requisiti di novità e attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale: a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale; b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se…
-
Art. 81 quinquies — Esclusioni
1. Ferme le esclusioni di cui all’articolo 45, comma 4, sono esclusi dalla brevettabilità: a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di…
-
Art. 81 sexies — Estensione della tutela
1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all’invenzione, di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà.2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente…
-
Art. 81 septies — Limiti all’estensione della tutela
1. La protezione di cui all’articolo 81 sexies non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio dello Stato dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall’utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché…
-
Art. 81 octies — Licenza obbligatoria
1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza obbligatoria anche a favore: a) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell’invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale; b) del titolare di un brevetto riguardante un’invenzione biotecnologica per l’uso della privativa su un ritrovato vegetale. 2. Il…