Categoria: Sezione III – Tutela alternativa a quella giurisdizionale [ABROGATO]
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Art. 145 — Ricorsi [ABROGATO]
[1. I diritti di cui all’articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l’autorità giudiziaria.3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorità…
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Art. 146 — Interpello preventivo [ABROGATO]
[1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero…
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Art. 147 — Presentazione del ricorso [ABROGATO]
[1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica: a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell’eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7; b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai…
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Art. 148 — Inammissibilità del ricorso [ABROGATO]
[1. Il ricorso è inammissibile: a) se proviene da un soggetto non legittimato; b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146; c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell’articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell’Ufficio…
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Art. 149 — Procedimento relativo al ricorso [ABROGATO]
[1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell’Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all’Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L’invito è comunicato al titolare per…
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Art. 150 — Provvedimenti a seguito del ricorso [ABROGATO]
[1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l’immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell’articolo 149, comma 1, e cessa…
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Art. 151 — Opposizione [ABROGATO]
[1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all’articolo 150, comma 2, il titolare o l’interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell’articolo 152. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento.2. Il tribunale provvede nei modi di cui all’articolo 152.]