Categoria: Titolo I – Tutela amministrativa e giurisdizionale (artt. 140 bis-152)
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Art. 145 — Ricorsi [ABROGATO]
[1. I diritti di cui all’articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l’autorità giudiziaria.3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorità…
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Art. 146 — Interpello preventivo [ABROGATO]
[1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero…
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Art. 147 — Presentazione del ricorso [ABROGATO]
[1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica: a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell’eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7; b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai…
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Art. 148 — Inammissibilità del ricorso [ABROGATO]
[1. Il ricorso è inammissibile: a) se proviene da un soggetto non legittimato; b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146; c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell’articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell’Ufficio…
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Art. 149 — Procedimento relativo al ricorso [ABROGATO]
[1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell’Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all’Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L’invito è comunicato al titolare per…
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Art. 150 — Provvedimenti a seguito del ricorso [ABROGATO]
[1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l’immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell’articolo 149, comma 1, e cessa…
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Art. 151 — Opposizione [ABROGATO]
[1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all’articolo 150, comma 2, il titolare o l’interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell’articolo 152. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento.2. Il tribunale provvede nei modi di cui all’articolo 152.]
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Art. 152 — Autorità giudiziaria ordinaria
1. Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 82 del medesimo Regolamento, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria.1-bis. Le…
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Art. 140 bis — Forme alternative di tutela
1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l’interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.2. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già…