Categoria: Capo III – Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica
-
Art. 107 — Trattamento di categorie particolari di dati personali
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell’interessato al trattamento di dati di cui all’articolo 9 del Regolamento, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106…
-
Art. 108 — Sistema statistico nazionale
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all’articolo 9 del…
-
Art. 109 — Dati statistici relativi all’evento della nascita
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le…
-
Art. 110 — Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
1. Il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell’Unione europea in conformità all’articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento,…
-
Art. 110 bis — Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici
1. Il Garante può autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali, compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all’articolo 9 del Regolamento, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attività quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno…
-
Art. 104 — Ambito applicativo e dati identificativi a fini statistici o di ricerca scientifica
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per fini statistici o, in quanto compatibili, per fini di ricerca scientifica.2. Agli effetti dell’applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l’interessato, anche…
-
Art. 105 — Modalità di trattamento
1. I dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all’interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.2. I fini statistici e di ricerca scientifica devono essere chiaramente determinati e resi noti all’interessato, nei modi di cui agli articoli 13…
-
Art. 106 — Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2 quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato in conformità all’articolo 89 del…