Categoria: Capo II – Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica
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Art. 101 — Modalità di trattamento
1. I dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all’interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell’articolo 5 del Regolamento.2. I documenti contenenti dati personali, trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse…
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Art. 102 — Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica
1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2 quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie…
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Art. 103 — Consultazione di documenti conservati in archivi
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante e’ disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche.