Categoria: Capo I – Profili generali
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Art. 95 — Dati sensibili e giudiziari [ABROGATO]
[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.]
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Art. 96 — Trattamento di dati relativi a studenti
1. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonchè le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare…