Categoria: Capo V – Dati genetici [ABROGATO]
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Art. 90 — Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo [ABROGATO]
[1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.2. L’autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell’informativa ai sensi dell’articolo…