Categoria: Capo IV – Prescrizioni mediche
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Art. 87 — Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale [ABROGATO]
[1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all’identità dell’interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per…
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Art. 88 — Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale [ABROGATO]
[1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell’interessato non sono indicate.2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell’interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un’effettiva necessità derivante dalle particolari…
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Art. 89 — Casi particolari [ABROGATO]
[1. Le disposizioni del presente capo non precludono l’applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l’interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.2. Nei casi in cui deve essere accertata l’identità dell’interessato ai…
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Art. 89 bis — Prescrizioni di medicinali
1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove non è necessario inserire il nominativo dell’interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all’articolo 2 septies, anche ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per finalità amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore…