Categoria: Capo II – Modalità particolari per informare l’interessato e per il trattamento dei dati personali
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Art. 80 — Informativa da parte di altri soggetti
1. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, oltre a quanto previsto dall’articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un’unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l’interessato e presso terzi, i competenti servizi…
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Art. 81 — Prestazione del consenso [ABROGATO]
[1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un’unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell’interessato, con annotazione dell’esercente la…
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Art. 82 — Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica
1. Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.2. Tali informazioni…
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Art. 83 — Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati [ABROGATO]
[1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati…
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Art. 84 — Comunicazione di dati all’interessato [ABROGATO]
[1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica…
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Art. 77 — Modalità particolari
1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2: a) per informare l’interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento; b) per il trattamento dei dati personali. 2. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili: a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano…
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Art. 78 — Informazioni del medico di medicina generale o del pediatra
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l’interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati negli articoli 13 e 14 del Regolamento.2. Le informazioni possono essere fornite per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di…
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Art. 79 — Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
1. Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalità particolari di cui all’articolo 78 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate.2. Nei casi di cui al comma 1 l’organismo…