Categoria: Capo III – Stato civile, anagrafi e liste elettorali [ABROGATO]
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Art. 62 — Dati sensibili e giudiziari [ABROGATO]
[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle…
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Art. 63 — Consultazione di atti [ABROGATO]
[1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.]