Categoria: PARTE II – Codice della privacy
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Art. 45 bis — Base giuridica
1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell’articolo 6, paragrafo 2, nonchè dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.
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Art. 46 — Titolari dei trattamenti [ABROGATO]
[1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti…