Categoria: Titolo III – Regole generali per il trattamento dei dati (artt. 11-27) [ABROGATO]
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Art. 25 — Divieti di comunicazione e diffusione [ABROGATO]
[1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall’autorità giudiziaria: a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell’articolo 11, comma 1, lettera e); b) per finalità diverse da quelle indicate…
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Art. 26 — Garanzie per i dati sensibili [ABROGATO]
[1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia…
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Art. 11 — Modalità del trattamento e requisiti dei dati [ABROGATO]
[1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per…
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Art. 27 — Garanzie per i dati giudiziari [ABROGATO]
[1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applica quanto previsto dall’articolo 21, comma…
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Art. 12 — Codici di deontologia e di buona condotta [ABROGATO]
[1. Il Garante promuove nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di…
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Art. 13 — Informativa [ABROGATO]
[1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i…
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Art. 14 — Definizione di profili e della personalità dell’interessato [ABROGATO]
[1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato.2. L’interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai…
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Art. 15 — Danni cagionati per effetto del trattamento [ABROGATO]
[1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile.2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 11.]
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Art. 16 — Cessazione del trattamento [ABROGATO]
[1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono: a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; d)…
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Art. 17 — Trattamento che presenta rischi specifici [ABROGATO]
[1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato,…
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Art. 18 — Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici [ABROGATO]
[1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione…
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Art. 19 — Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari [ABROGATO]
[1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è…
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Art. 20 — Principi applicabili al trattamento di dati sensibili [ABROGATO]
[1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi dì dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la…
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Art. 21 — Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari [ABROGATO]
[1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato…
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Art. 22 — Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari [ABROGATO]
[1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato.2. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il…
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Art. 23 — Consenso [ABROGATO]
[1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato,…
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Art. 24 — Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso [ABROGATO]
[1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della…