Categoria: Capo III – Mediatore per le unità da diporto [ABROGATO]
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Art. 50 — Ruoli dei mediatori per le unità da diporto [ABROGATO]
[1. Le regioni disciplinano i requisiti e le modalità di iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unità da diporto, la formazione e conservazione del ruolo, le cause di cancellazione e le norme disciplinari.]
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Art. 51 — Abilitazione all’esercizio della professione di mediatore [ABROGATO]
[1. L’iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unità da diporto abilita all’esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa l’iscrizione in più di un ruolo. L’iscritto non può delegare le funzioni relative all’esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.]