Categoria: Capo II quater – Strutture dedicate alla nautica da diporto
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Art. 49 novies — Disciplina del transito delle unità da diporto
1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per…
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Art. 49 decies — Campi di ormeggio attrezzati
1. Gli enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con l’impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla…
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Art. 49 undecies — Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti
1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui all’articolo 28 del codice della navigazione che presentano caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con provvedimento dell’autorità competente, è regolamentata la disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto, garantendone…
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Art. 49 duodecies — Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare
1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione e di prevenire l’inquinamento in mare, è istituito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da diporto.2. Il servizio di cui al comma 1 è svolto da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all’articolo…